Il Decreto Legislativo 81/08 prima e il Decreto Legislativo 106/09 dopo hanno introdotto le regole riguardanti la presenza del Medico Competente nelle aziende. Se nel D.Lgs. 81/08 si faceva riferimento a specifiche che dovevano arrivare dalla Commissione Consultiva Permanente per la Sicurezza sul lavoro e da regolamenti europei, la successiva integrazione introdotta con il D.Lgs. 106/09 ha eliminato quest’ultima dicitura, così come quella relativa ai casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.
Ad oggi, non ci sono ancora indicazioni specifiche da parte della Commissione, perciò l’obbligo di nomina del medico competente è presente negli stessi casi in cui è presente l’obbligo di sorveglianza sanitaria, quindi:
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) |
Rumore |
Vibrazioni |
Lavori in quota |
VDT |
Rischio chimico |
Rischio biologico |
Polveri, agenti irritanti e sensibilizzanti delle vie aeree |
Radiazioni ionizzanti |
Campi elettromagnetici |
Stress da Lavoro-Correlato |
Sostanza psicotrope e Alcol |
Lavoro notturno |