INTRODUZIONE
Gli studi sullo Stress datano ormai molti decenni, ma una sua precisa definizione risulta tuttora problematica. “La cosa più stressante è dare una definizione allo stress” (H. Selye).
Lo Stress Lavoro-Correlato è la reazione avversa ad eccessive pressioni o ad altro tipo di richieste a cui si è sottoposti in ambito lavorativo. Esiste, tuttavia, una profonda differenza tra il concetto di “pressione”, fattore talvolta positivo e motivante, e lo stress che insorge quando il peso di tale pressione diventa eccessivo.
Lo stress lavoro-correlato produce effetti negativi sull’azienda in termini di impegno, prestazione e produttività del lavoratore, incidenti causati da errore umano, turnover e tassi di presenza del personale, abbandono precoce, soddisfazione per il lavoro, potenziali implicazioni legali.
Tutti questi elementi rappresentano per l’azienda evidenti costi, che potrebbero essere sensibilmente ridotti applicando, in maniera consapevole e partecipata, un percorso di valutazione dello stress lavoro-correlato, che non sia semplicemente una procedura dovuta al mero rispetto della normativa, ma anche una presa di coscienza da parte dell’azienda e dei lavoratori sullo specifico rischio.
Adottare provvedimenti per la gestione delle cause dello stress lavoro-correlato rende possibile prevenire o, quantomeno, ridurre l’impatto che tale rischio può avere sui lavoratori e sull’azienda, anche in termini di produttività.
Qualunque intervento necessita, comunque, di un approccio complessivo di cultura della prevenzione, che porti alla consapevolezza che anche la prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato, così come quella degli altri rischi, prima che un obbligo normativo è soprattutto un investimento per l’azienda e per i suoi lavoratori.
Pertanto, di seguito forniamo a Datori di Lavoro, dirigenti, Preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Rappresentanti Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) e Lavoratori, ciascuno per le proprie competenze, la metodologia necessaria ad attuare una collaborazione che pianifichi la valutazione del rischio in termini di efficacia per l’azienda, seguendo un percorso che, nato dalla filosofia applicata ai Management Standards, viene successivamente sviluppata nel contesto italiano, nel rispetto delle indicazioni della Commissione Consultiva.
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Il Medico Competente (da ora in poi MC) ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., di collaborare al processo di valutazione dei rischi. Nella specifica valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tale collaborazione si trasforma in una partecipazione attiva e fondamentale, in considerazione del peculiare apporto che il MC può offrire al processo valutativo, tenuto conto dei due diversi momenti, collaborazione alla valutazione del rischio ed effettuazione della sorveglianza sanitaria, durante i quali è chiamato a svolgere la propria attività.
Nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni, in particolare della sorveglianza sanitaria, il MC può venire a conoscenza sia di eventuali situazioni di disagio sul lavoro, sia di elementi soggettivi di percezione del rischio del lavoratore, sia di comportamenti del lavoratore stesso quali, ad esempio, consumo di alcol e/o sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi farmaci psicoattivi.
Pertanto, il MC può apportare un contributo assai prezioso nell’individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori per l’effettuazione della valutazione e, ancor di più, nella caratterizzazione di specifici “eventi sentinella” e di specifici “fattori di contesto e di contenuto del lavoro”. Prezioso è, altresì, il suo ruolo nell’analisi e nell’interpretazione dei risultati della fase preliminare della valutazione.
È da rilevare che, sebbene il processo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si concentri prioritariamente su quelle problematiche che possono rappresentare potenziale fonte di rischio da stress per alcuni gruppi di lavoratori, il coinvolgimento del MC potrebbe richiedersi nel momento in cui, a fronte di una situazione di assenza di un “rischio residuo”, vengono rilevate criticità relativamente a singoli lavoratori in settori diversi dell’azienda.
Tenuto conto della peculiarità delle problematiche che coinvolgono la sfera psichica del lavoratore, il ruolo del MC, nel rispetto del segreto professionale, sarà fondamentale nella gestione di tali casi. A tale proposito, si ritiene opportuna un’adeguata informativa ai lavoratori per illustrare loro la possibilità di rivolgersi al MC anche attraverso la richiesta di visita medica ex art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il coinvolgimento del MC è necessario, infine, anche in un auspicabile processo aziendale di realizzazione, nel contesto del “sistema di promozione della salute e sicurezza” di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ad esempio di programmi di intervento per la facilitazione all’accesso a servizi specifici di consulenza.
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Come riportato nella nota di accompagnamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, le linee di indirizzo che ne hanno guidato l’elaborazione sono:
a) “brevità e semplicità”
b) “individuazione di una metodologia applicabile ad ogni organizzazione di lavoro”
c) “applicazione di tale metodologia a gruppi di lavoratori esposti in maniera omogenea allo stress lavoro-correlato”
d) “individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima, ma eventuale”, da utilizzare nel caso in cui la conseguente azione correttiva non abbia abbattuto il rischio
e) “valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti”
f) “individuazione di un periodo transitorio, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati”
Premessa indispensabile che la Commissione Consultiva opera è quella di precisare che “il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro”, sottolineando così che l’approccio per fasi alla valutazione (percorso metodologico) viene vincolato a prescrizioni minime (livello minimo) non precludendo, quindi, la possibilità di un percorso più articolato e basato sulle specifiche necessità e complessità delle aziende stesse.
Nelle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva viene ribadito che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è “parte integrante della valutazione dei rischi” ed è effettuata dal datore di lavoro (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2); la data di decorrenza dell’obbligo, il 31 dicembre 2010, è da intendersi come “data di avvio delle attività di valutazione” la cui programmazione temporale e l’indicazione del termine “devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi” (DVR).
Viene inoltre precisato che la valutazione va fatta prendendo in esame “non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori […] esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale” e che “le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti”. Di seguito è riportato l’intero percorso metodologico individuato dalla Commissione Consultiva.